PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza»;

          b) all'articolo 58, secondo comma, dopo le parole: «il contrassegno della lista prescelta» sono inserite le seguenti: «e può manifestare inoltre un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista» e il secondo periodo è soppresso;

          c) all'articolo 68, comma 3, dopo le parole: «della lista a cui è stato attribuito il voto» sono inserite le seguenti: «e l'eventuale preferenza espressa»;

          d) all'articolo 84, comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine derivante dalla somma dei voti di preferenza ottenuti da ciascuno di essi».

Art. 2.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno

 

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di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza»;

          b) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e manifestando eventualmente un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista»;

          c) all'articolo 17, comma 7, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine derivante dalla somma dei voti di preferenza ottenuti da ciascuno di essi».